1.2. I termini e le condizioni indicate nelle presenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali”) integrano qualsiasi conferma d’ordine effettuata dal VENDITORE (di seguito “Conferma d’Ordine”) in risposta a qualsiasi ordine effettuato per iscritto dall’ACQUIRENTE (di seguito “Ordine”).
1.3. In particolare, le specifiche tecniche del disegno (di seguito “Specifiche Tecniche”) dei Prodotti e dei Sistemi saranno indicati in ciascuna Offerta con riferimento al disegno concordato tra le parti. Le specifiche tecniche del disegno e i materiali (di seguito “Specifiche Tecniche”) dei prodotti standard di SAMEC saranno rintracciabili sul sito di SAMEC https://www.samecsrl.com/it/prodotti.
1.4. La Conferma d’Ordine, unitamente alle presenti Condizioni Generali di Vendita 2023 così come pubblicate sul sito di SAMEC, sarà considerata accettata dall’ACQUIRENTE, al più tardi, quando viene effettuato il pagamento in acconto oppure quando i Prodotti e/o i Sistemi vengono consegnati all'ACQUIRENTE.
1.6. L’ACQUIRENTE dovrà seguire, nelle operazioni concernenti la manutenzione, le istruzioni indicate nei Video-Tutorial di SAMEC per la manutenzione dei Prodotti che è disponibile sul sito di SAMEC https://www.samecsrl.com/it/user/open-samec e richiamato nel QR code marcato a laser sui prodotti stessi.
2.1 Il Prezzo di acquisto (di seguito “Prezzo di Acquisto”) dei Prodotti e/o Sistemi sarà quello indicato nella Conferma d’Ordine.
2.2 L’ACQUIRENTE pagherà al VENDITORE il Prezzo di Acquisto secondo i termini e le condizioni indicate nella Conferma d’Ordine. Le Parti negozieranno in buona fede modifiche del Prezzo di Acquisto, qualora l'esecuzione del contratto diventi eccessivamente onerosa a causa dell'aumento della materia prima o di un evento al di fuori del ragionevole controllo del VENDITORE e imprevedibile al momento della stipula del contratto. Qualora non si raggiunga un accordo scritto su tale modifica entro 2 (due) settimane dalla notifica, il VENDITORE potrà risolvere il contratto con effetto immediato.
2.3 I termini di pagamento di ogni singola vendita saranno indicati nella Conferma d’Ordine. In caso di pagamento acconto, questo verrà considerato quale caparra a copertura dei costi già sostenuti dal VENDITORE. Il venditore avrà dunque il diritto di ritenzione dell’acconto nel caso in cui l’ordine venga dall’ACQUIRENTE a qualunque titolo annullato, ritardato o sospeso.
2.4 I Prodotti e/o Sistemi rimarranno di proprietà del VENDITORE fino al completo pagamento da parte dell’ACQUIRENTE. L’ACQUIRENTE ha l’obbligo di registrare la riserva di proprietà dei Prodotti e/o Sistemi presso la competente autorità pubblica nel proprio paese nel caso in cui sia richiesto dalla normativa locale.
2.5 Se non diversamente previsto nella Conferma d’Ordine, il VENDITORE deve consegnare i Prodotti e/o Sistemi secondo il termine di resa FCA presso lo stabilimento del VENDITORE Incoterms ICC 2020 salvo altre condizioni previste nella Conferma d’Ordine.
2.6 Il mancato pagamento entro il termine indicato nella Conferma d’Ordine darà diritto al VENDITORE a risolvere il contratto chiedendo il risarcimento dei danni patiti e/o a sospendere l’esecuzione degli altri contratti in vigore tra le parti.
2.7 Il termine di consegna indicato nella Offerta/Conferma d'Ordine può essere significativamente ritardato a causa di eventi relativi a difficoltà nell'approvvigionamento o nella logistica delle materie prime e/o dei componenti dei Prodotti e/o Sistemi. Nel caso in cui i Prodotti e/o Sistemi non vengano consegnati nel termine indicato nella Conferma d’Ordine, l'ACQUIRENTE ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno trascorsi 60 (sessanta) giorni dal termine di consegna concordato. I danni di cui sopra sono dovuti nella misura di 0,1% (zero virgola uno per cento) dal prezzo di acquisto, calcolato per ogni settimana di ritardo, ma comunque non oltre il 3% (tre per cento) del Prezzo di Acquisto. I danni di cui sopra costituiscono l’unico risarcimento riconosciuto all’ACQUIRENTE in caso di ritardo nella consegna imputabile al VENDITORE. E’ escluso qualsiasi ulteriore risarcimento per il ritardo di cui sopra.
2.8 In caso di ritardo nella presa in consegna da parte dell’ACQUIRENTE, che non sia imputabile a colpa del VENDITORE, quest'ultimo avrà il diritto di immagazzinare la merce consegnata a spese dell’ACQUIRENTE e di fatturare i costi aggiuntivi che gli derivano dal ritardo (ad es. in relazione a riprogrammazione, straordinari ecc.) unitamente a qualsiasi altro danno.
4.1 Il VENDITORE e l’ACQUIRENTE concordano che la denominazione, i marchi del VENDITORE, i disegni industriali ed i diritti di proprietà industriale saranno utilizzati dall’ACQUIRENTE ai soli fini dell’utilizzo dei Prodotti e/o Sistemi fatta salva la preventiva autorizzazione scritta del VENDITORE.
4.2 L’ACQUIRENTE concorda che tutto il know-how, i diritti di proprietà industriale, i modelli, i disegni e le informazioni riservate del VENDITORE relative ai Prodotti e/o Sistemi sono di proprietà del VENDITORE e non saranno divulgate dall’ACQUIRENTE a terzi senza il preventivo consenso scritto del VENDITORE.
5.1 Il VENDITORE non è responsabile per qualsiasi inadempimento incluso, a titolo meramente esemplificativo, il ritardo nella consegna o la mancata consegna, il cui inadempimento è causato da eventi al di fuori del ragionevole controllo di detta parte “Evento di Forza Maggiore”, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il ritardo o la mancata consegna da parte dei fornitori della materia prima e/o l’aumento del prezzo delle materie prime e/o dei componenti per più del 5%, sospensioni di o difficoltà nei trasporti, scioperi, lockdown, pandemie, epidemie, controversie di lavoro di qualsiasi tipo, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali, rivolte, guerra (dichiarata e non), sommosse, ritardo dei vettori, misure restrittive governative, embarghi.
5.2 Nel caso in cui si verifichi uno dei fatti di cui sopra, la Parte colpita da tale fatto di forza maggiore dovrà notificare all’altra parte l’impossibilità di eseguire i propri obblighi in quel momento. Pertanto, le Parti negozieranno una nuova consegna e/o un nuovo prezzo tenendo conto dell’aumento delle materie prime, dell’energia e/o dei componenti o delle difficoltà derivanti dalla logistica nella consegna dei Prodotti e/o Sistemi. Nel frattempo, le Parti sono autorizzate a sospendere qualsiasi adempimento dei loro obblighi per una durata di due mesi. Una volta scaduto tale periodo di tempo, ogni Parte può risolvere il contratto.
6.1 Al presente Contratto si applica la legge italiana salvo quanto previsto dalle singole clausole del presente Contratto con esclusione della Convenzione di Vienna sulla Vendita internazionale di merci firmata a Vienna in data 11 aprile 1980.
6.2 Le Parti, in caso di controversia e in via preliminare, si impegnano a condurre un tentativo di mediazione secondo il Regolamento della Fondazione Aequitas ADR, Organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia.
6.3 Ogni controversia derivante dal presente contratto sarà decisa in via esclusiva dal Tribunale di Torino.